​
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE TICat
TITOLO I
L’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 1
PREAMBOLO
E’ costituita l’associazione TICat, di seguito denominata “l’associazione” o “il TICat” con sede presso il
domicilio del suo presidente pro tempore ed alla data di costituzione indicata in Roma, via Domenico Berti 10.
Tutte le successive variazioni della sede non comporteranno necessità di modifica del presente atto.
ARTICOLO 2
DESCRIZIONE
IL TICat è una associazione culturale senza scopo di lucro. Essa è apolitica, apartitica ed è costituita con la veste
legale prevista dall’articolo 36 e seguenti del Codice Civile; non ha fini di lucro ma può occasionalmente
esercitare attività classificate commerciali ai sensi delle vigenti disposizioni. Come specificato al successivo Art.
3, il TICat si occupa delle della divulgazione delle conoscenze e delle esperienze relative ai felini domestici,
nonché agli studi relativi al miglioramento delle razze. A tale scopo il TICat e’ affiliato alla associazione
internazionale TICA, con sede a Harlingen, Texas.
ARTICOLO 3
FINALITA’
L’associazione ha come scopi quelli di:
1) Operare per la promozione, la tutela, la conoscenza e la diffusione delle razze feline domestiche nonché
incoraggiarne l’allevamento e il miglioramento della razza. Lo strumento principale per questi fini è
l’organizzazione di esposizioni feline e di seminari. L’Associazione richiede ai propri soci residenti in Italia
la partecipazione attiva ad almeno la metà delle esposizioni feline da essa organizzate ogni anno, come
espositori se sono allevatori di gatti e come aiutanti nella pianificazione, nei preparativi, nell’allestimento e
nei servizi logistici e tecnici, e la pubblicizzazione degli eventi espositivi. L’associazione si impegna ad
assistere gli allevatori ai fini dell’allevamento felino mirato al miglioramento delle razze, nel totale rispetto
della salute ed alle condizioni di vita dei gatti; incoraggia la collaborazione con tutti gli allevatori
responsabili, indipendentemente dalla registro felino di appartenenza; si impegna, altresì alla promozione
dell’allevamento dei gatti domestici tramite seminari, esposizioni feline e con ogni altra iniziativa di cui ai
successivi punti (2) e (3);
2) Promuovere e realizzare in tal senso studi, ricerche, seminari, incontri e altre iniziative, altresì finalizzate alla
promozione di buone condizioni di vita per tutti i gatti domestici, inclusi i gatti di razza e di casa, ponendosi
come punto di riferimento per allevatori, proprietari e amatori dei gatti di razza e non;
3) Allacciare rapporti con altri club di razza e con analoghe associazioni italiane ed estere, appoggiare e
sponsorizzare esposizioni feline congiunte con altre Associazioni, favorire la creazione di altri club TICA ed
aiutarli all’allestimento di nuove esposizioni in formato TICA purché in date diverse da quelle fissate per le
esposizioni dell’Associazione, e svolgere attività simili promuovendo altresì l’interesse e la conoscenza del gatto
in genere ed in quanto animale.
4) Elaborare documenti e proposte da sottoporre al TICA e/o ad altre associazioni feline e non;
5) Coltivare rapporti di amicizia e condivisione di interessi fra proprietari, appassionati ed espositori di gatti, e
tenere comportamenti amichevoli e cordiali all’interno dell’Associazione;
6) Prestare ai Soci la massima collaborazione per ciò che concerne lo screening e il controllo costante delle
malattie infettive e genetiche;
7) Incoraggiare l’allevamento di gatti secondo le line guida degli Standard TICA e mirato alle buone condizioni
sanitarie ed ambientali dei gatti, combattendo l’impiego troppo frequente delle fattrici, ed incoraggiare la
registrazione di gatti in TICA;
8) Promuovere ed incoraggiare comportamenti gentili e rispettosi verso tutti gli animali, ed assistere nella
prevenzione della crudeltà e del maltrattamento di animali, incluso il maltrattamento implicito che deriva da
procedure di allevamento che producono gatti non in buone condizioni sanitarie od ambientali;
9) Incoraggiare la sterilizzazione di tutti i gatti che non sono specificamente utilizzati come parte di un serio
programma di allevamento, al fine di ridurre la tendenza all’eccesso di sovrappopolazione di gatti domestici non
specificamente voluti, ed evitarne le conseguenze tragiche sulle condizioni di vita.
L’Associazione svolgerà qualunque altra attività che gli organi statutari ritengano utili per il raggiungimento degli
scopi sociali; potrà anche curare la produzione e distribuzione di testi, filmati, documentari, pubblicazioni,
stampati, supporti didattici e promozionali di qualsiasi natura utili e necessari ai soci per lo svolgimento delle
attività proprie dell’Associazione.
TITOLO II
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
ART. 4
Il Patrimonio sociale è costituito:
1) dalle quote associative;
2) dai beni mobili ed immobili che liberamente ciascun socio vorrà devolvere all’associazione e che diverranno
perciò di proprietà dell’Associazione;
3) da contributi finalizzati, lasciti e donazioni.
ART. 5
L’Associazione può acquisire a titolo gratuito od oneroso qualunque bene o servizio necessario al
raggiungimento dei fini sociali, possedendo ed amministrando:
1) le quote di iscrizione all’Associazione;
2) i versamenti dei soci per la partecipazione alle attività sociali;
3) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici, privati e di chiunque intenda concederli.
L’Associazione può inoltre contrarre mutui, acquistare, locare, possedere ed amministrare:
1) i beni mobili e gli immobili necessari per il raggiungimento dei fini sociali;
2) autovetture, imbarcazioni e qualunque altro mezzi di trasporto ritenuto necessario;
3) i beni patrimoniali.
ART. 6
Non avendo l’Associazione personalità giuridica, eventuali beni da iscrivere in pubblici registri saranno intestati
all’Associazione in persona del Presidente pro-tempore
TITOLO III
I SOCI
ART. 7
L’iscrizione all’Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche. Al momento della richiesta di iscrizione
i soci sottoscrivono una dichiarazione di impegno a rispettare i principi e le finalità dell’Associazione e della
associazione internazionale TICA.
L’iscrizione di minorenni è accettata se la richiesta è controfirmata da un genitore o tutore. L’iscrizione è
subordinata alla presentazione di domanda, al versamento della quota fissa annualmente quantificata dal
Consiglio Direttivo e all’accettazione del nuovo socio da parte del Presidente.
L’Associazione riconosce le seguenti tipologie di Soci:
1) SOCI FONDATORI: coloro che hanno promosso la nascita del Club;
2) SOCI ORDINARI: i maggiorenni che abbiano pagato la quota sociale e presentato una domanda di adesione
accolta con favore;
3) SOCI ADERENTI: i minorenni che abbiano pagato la quota sociale e presentato domanda di adesione,
controfirmata da un genitore o tutore, accolta con favore;
4) SOCI ONORARI: maggiorenni particolarmente meritevoli, nominati dal Presidente, previa approvazione del
Consiglio Direttivo. I soci onorari rimangono iscritti fino ad eventuali dimissioni o decesso e non devono
versare quote di iscrizione; sono però tenuti a partecipare alle Assemblee ed alle votazioni indette dal TICat: in caso non partecipino due volte nello stesso anno, decadono dalla tipologia di socio onorario e vengono classificati come soci ordinari (pagando la quota di iscrizione a partire dal momento della decadenza), e non sono ripristinabili come soci onorari fino al termine dell’anno successivo.
ART. 8
L’iscrizione è valida fino al termine dell’anno solare in cui è stata effettuata e va rinnovata – per i soci Ordinari e
Aderenti mediante il pagamento della quota sociale – entro il 31 gennaio di ogni anno solare. Trascorsa tale data
senza che sia stato effettuato il pagamento della quota associativa, se dovuta, il socio si intende dimissionario e
per essere riammesso dovrà ripresentare la domanda di iscrizione.
È esclusa la possibilità di iscrizione temporanea all’Associazione, quindi ogni domanda si intende presentata per
la piena partecipazione alle attività sociali fino alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Sono altresì escluse la
trasmissibilità della qualifica di socio, della quota associativa e contributi suppletivi, la rivalutazione della stessa
quota e contributi.
ART. 9
Il Presidente è l’organo preposto all’ammissione di nuovi soci, previa approvazione deliberata dal Consiglio
Direttivo. La domanda, sottoscritta dal richiedente, viene valutata dal Consiglio Direttivo; se la valutazione è
positiva, il richiedente accede ai siti di comunicazione telematica dell’Associazione, e, se residente in Italia, si
impegna a partecipare attivamente ad almeno la metà delle esposizioni feline e dei seminari dell’Associazione nei
successivi otto mesi, come espositore se è allevatore di gatti e come aiutante nella pianificazione, nei preparativi,
nell’allestimento e nei servizi logistici e tecnici, ed a pubblicizzare gli eventi espositivi dell’Associazione. Al
termine degli otto mesi il Consiglio esamina la partecipazione ai suddetti eventi ed alla conformità dell’operato
del candidato con le finalità dell’Associazione e su questa base ratifica la nomina a socio. La iscrizione come
socio si intende attivata con la consegna o l’invio al nuovo socio della tessera sociale e la verbalizzazione da
parte del C.D.
Il rigetto di una domanda di iscrizione dovrà essere motivato.
Costituisce sempre un giustificato motivo ostativo all’iscrizione o al rinnovo dell’iscrizione il fatto che
l’aspirante socio abbia precedenti penali, sia stato espulso da altra associazione similare, manchi di requisiti
morali, abbia svolto insufficiente attività di supporto, abbia espresso dichiarazioni nocive ad una atmosfera
cordiale e distesa in seno all’Associazione, sia stato insolvente nei confronti dell’Associazione od abbia
perseguito scopi contrari a quelli dell’Associazione, e ai principi generali, al codice etico ed alle finalità cui si
informa l’Associazione Internazionale TICA.
ART. 10
Nessun socio può esprimere pareri, opinioni od assumere obbligazioni per conto dell’Associazione, se non
formalmente autorizzato dal Presidente. Il controllo sull’operato dei soci, sia esso amministrativo, etico o
disciplinare, è competenza del Consiglio Direttivo, che può agire su segnalazione del Presidente, di membri del
del Consiglio Direttivo stesso, di altri soci, di persone esterne all’Associazione o di propria iniziativa.
ART. 11
I soci possono dirigere particolari settori dell’Associazione su incarico del Presidente, previa delibera del
Consiglio Direttivo, che conferirà tale incarico tenendo presente le specifiche competenze del socio. La nomina
può essere revocata dal Presidente, sempre previa delibera del Consiglio Direttivo, qualora il socio non adempia
a quanto richiesto o non sia in grado di svolgere l’incarico affidato.
ART. 12
La qualità di socio si perde per decadenza, dimissioni, decesso o esclusione.
Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che non siano in regola con il pagamento della quota sociale
entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro il cui comportamento divenga incompatibile con il
mantenimento del loro rapporto con l’Associazione per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto e
delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, per indegnità o comunque per comportamento
incompatibile con gli scopi dell’Associazione. Costituisce sempre un grave motivo il fatto che il socio abbia
subito condanne penali, sia stato espulso da altra associazione similare, manchi di requisiti morali, abbia
perseguito scopi contrari a quelli dell’associazione, non abbia rispettato le disposizioni statutarie o regolamentari
o le delibere degli organi dell’associazione, e ai principi generali, al codice etico ed alle finalità cui si informa
l’Associazione Internazionale TICA.. La perdita di qualità di Socio per esclusione è stabilita dal Consiglio
Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri presenti.
TITOLO IV
GLI ORGANI SOCIALI
ART. 13
Gli organi sociali sono:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Presidente;
3) il Consiglio Direttivo;
4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
5) il Collegio dei Probiviri.
ART. 14
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. È costituita da tutti i soci regolarmente iscritti
all’Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto al voto nelle riunioni dell’Assemblea, purché in regola
con l’iscrizione e con il versamento delle quota sociale, se dovuta, entro la data stabilita fissata dal presente
Statuto. In caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea è ammessa la delega scritta (per lettera o per posta
elettronica, da inviare al delegato ed in copia al Presidente) ad altro socio avente diritto al voto, ma nessun socio
potrà presentare più di tre quattro deleghe.
ART. 15
L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente una volta all’anno. Esamina e approva annualmente il
bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo. In via straordinaria
è convocata dal Presidente per deliberare le eventuali modifiche statutarie, lo scioglimento dell’Associazione, la
destinazione dei beni sociali in caso di scioglimento o per discutere altri gravi o importanti argomenti. La
convocazione straordinaria viene anche disposta, d’obbligo, quando lo richiedano la maggioranza dei membri
del Consiglio Direttivo o almeno la metà più uno dei soci.
Le assemblee sono convocate almeno dieci giorni prima della data di svolgimento con avviso scritto da affiggere
nella sede sociale, nonché lettera, fax o e-mail indirizzata a tutti i soci, più eventuale comunicato stampa.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con un numero di presenti pari alla metà più uno
degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, cioè trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza della metà più uno dei
presenti, tranne le modifiche di Statuto e lo scioglimento dell’Associazione, che devono essere approvati con la
maggioranza delle metà più uno degli aventi diritto al voto. Sono iscritte all’ordine del giorno le richieste di
delibere presentate e sottoscritte da almeno un terzo dei soci (arrotondati per eccesso). Le riunioni
dell’Assemblea avvenire anche sotto forma di conferenza on-line su internet o altre piattaforme tecnologiche
e/o telematiche. Le delibere sono prese a scrutinio palese, e le votazioni devono svolgersi in maniera che
l’identità del votante sia certificata (a scelta del Presidente tramite posta elettronica certificata o per lettera
firmata ed inviata per raccomandata, che deve pervenire entro una settimana dalla fine della riunione, o tramite
l’impiego di una apposita ditta specializzata nella gestione di votazioni elettroniche).
ART. 16
PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Il Presidente è l’unica persona abilitata ad esprimere
ufficialmente le volontà sociali nonché ad assumere obbligazioni per conto dell’Associazione; sulle obbligazioni
di grande rilevanza, il Presidente chiede preventivamente il parere del Consiglio Direttivo. Rimane in carica un
anno, con mandato rinnovabile. Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri: è
obbligatoriamente il membro che ha ottenuto più voti alla elezione del Consiglio Direttivo di cui al successivo
Art.19. Nel caso di rinuncia o decadenza dopo le elezioni o di elezioni non valide, il Presidente viene eletto dal
Consiglio Direttivo con le modalità di cui al successivo Art. 19.
In caso di temporaneo impedimento all’esercizio delle sue funzioni, oppure in caso di assenza alle riunioni degli
organi statutari, è automaticamente sostituito dal vice Presidente.
Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio, indice le elezioni, convoca eventuali assemblee dei soci,
nomina i soci onorari ed è il rappresentante ufficiale del TICat in tutte le circostanze che lo richiedano.
Una mozione di sfiducia avversa al Presidente può essere presentata da almeno la metà più uno dei soci. La
mozione di sfiducia richiede la convocazione di una Assemblea, viene posta all’ordine del giorno, e la delibera
di sfiducia si considera valida solo se approvata con il voto assembleare favorevole di almeno due terzi dei soci.
ART. 17
TESORIERE
Il Tesoriere attiva, mantiene e gestisce un conto corrente bancario o postale intestato al TICat, riceve i pagamenti
delle quote associative e ne dà ricevuta, provvede ad informare i soci delle quote in scadenza, riceve i pagamenti
delle quote di iscrizioni alle esposizioni feline (salvo nel caso di contratti stipulati dall’Associazione per la
produzione congiunta di esposizioni, di cui al successivo Art. 26), ai seminari od alle conferenze od altre attività
organizzate dal TICat, provvede al pagamento delle spese (incluse le quote annuali di affiliazione all’associazione
internazionale TICA) ed all’incasso dei ricavi, ed alla preparazione del bilancio annuale da sottoporre al Consiglio
Direttivo ed alla redazione ed all’aggiornamento annuo dell’inventario dei beni dell’Associazione; se tali beni
sono affidati in custodia a membri dell’Associazione o a terzi, il Tesoriere deve verificare annualmente la effettiva
diligente conservazione dei beni e richiedere a chi ne ha la custodia l’eventuale risarcimento in caso di perdita o
danni. Il Tesoriere, nel caso in cui non sia residente in Italia ed abilitato ad aprire un conto corrente italiano,
manterrà comunque la contabilità della Associazione, mentre all’apertura del conto corrente, ai pagamenti delle
fatture, alle riscossioni, ai versamenti ed ai prelievi provvederà un vicetesoriere appositamente delegato dal
Presidente, che terrà aperto un secondo conto corrente da usare per queste emergenze ed altre urgenze.
ART. 18
SEGRETARIO
Il Segretario mantiene aggiornata la lista dei membri e il sito web del TICat, raccoglie le schede (cartacee od
elettroniche) delle votazioni per il Consiglio e ne pubblica i risultati, invia ai membri per posta elettronica o
pubblica nel sito web i messaggi e le informazioni stabilite dal Consiglio Direttivo, mantiene i contatti con i soci e
dà pubblicità alle iniziative del TICat. I contatti con i soci italiani, nel caso in cui il Segretario non padroneggi la
lingua italiana, saranno tenuti da un vicesegretario appositamente delegato dal Presidente.
ART. 19
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo a regime è composto da cinque membri (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario
e Consigliere) eletti fra gli iscritti all’Associazione dai soci aventi diritto al voto mediante apposita votazione con
cadenza annuale. triennale.
Questi membri devono essere iscritti alla associazione internazionale TICA ed in regola con il pagamento della
quota associativa; decadono immediatamente, senza mantenere ad interim le proprie funzioni, nel caso questi
requisiti non siano soddisfatti.
Ogni socio in regola con l’iscrizione può presentare la propria candidatura nelle tre settimane precedenti l’inizio
delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali e con un anticipo di almeno dieci giorni prima di tale data,
dandone comunicazione al Presidente ed al Segretario. I cinque candidati che nel corso delle votazioni
riporteranno il maggior numero di voti saranno automaticamente eletti membri del Consiglio Direttivo. Le
elezioni si svolgono dal vivo o mediante lettere raccomandate o messaggi di posta elettronica certificata inviati ad
un apposito studio notarile incaricato allo scrutino dal Presidente, o tramite procedura informatica certificata da
apposita ditta specializzata designata dal Presidente ed accreditata nello svolgimento di votazioni elettroniche o
tramite posta elettronica certificata. La scelta dello studio notarile o della impresa di votazioni elettroniche deve
essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo, salvo casi di urgenza.
Le elezioni si svolgono comunque entro il 1 maggio di ogni anno. dell’anno previsto per la votazione. La cura delle operazioni elettorali è in capo al Consigliere segretario. L’elettorato attivo è in capo a tutti i membri in regola con il pagamento delle quote associative (in particolare, in base al precedente Art. 9, devono aver superato con l’approvazione del Consiglio il periodo di otto mesi ivi menzionato) L’elettorato passivo è in capo a tutti i membri in regola con il pagamento delle quote associative che alla data del 1 maggio siano anche in regola con il pagamento delle quote di iscrizione alla associazione internazionale TICA
I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora non in regola con il con il pagamento delle quote di
iscrizione alla associazione internazionale TICA, o qualora non rispettino le finalità dell’Associazione di cui
all’Art. 3. Inoltre, i membri del Consiglio residenti in Italia devono aver partecipato attivamente almeno a due
terzi (arrotondati per eccesso) delle esposizioni feline organizzate dall’Associazione nell’ultimo anno, come
espositori se sono allevatori di gatti, e come aiutanti nella pianificazione, nei preparativi, nell’allestimento e nei
servizi logistici e tecnici: per i membri del Consiglio neoeletti, la clausola si applica a partire da tre mesi dopo la
data di presa di servizio. Il membro del Consiglio Direttivo che non soddisfi questo requisito, o che risulti
assente ingiustificato a cinque riunioni telematiche consecutive o a due sedute per posta elettronica consecutive, oppure dimissionario o espulso, viene dichiarato decaduto e sostituito immediatamente mediante surroga con il primo dei non eletti; in caso di parità di voti verrà privilegiato quello con maggiore anzianità di iscrizione al Club.
Il Consiglio Direttivo, così integrato, decadrà comunque al termine di un anno dall’elezione iniziale. Nel
caso di esaurimento della lista dei candidati non eletti, il Consiglio Direttivo continua regolarmente ad operare
anche con un numero di membri inferiore al previsto, purché il numero di quelli in carica non sia inferiore a tre,
nel qual caso sarà necessario indire una nuova Assemblea dei soci per eleggere i membri mancanti. Nelle
delibere di impegno di spesa il Consiglio Direttivo deve sempre tenere conto delle disponibilità di bilancio, in
quanto il Presidente, in qualità di responsabile nei confronti di terzi, può rifiutare di disporre spese prive di
copertura finanziaria.
Gli iscritti votano i componenti il Consiglio Direttivo ma non le singole cariche interne ad esso (Presidente,
Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, Consigliere), che verrano poi definite all’interno immediatamente dopo il
suo insediamento. Ciascun elettore vota al più cinque nomi. Le elezioni si intendono valide se votano almeno la
metà più uno dei membri (arrotondati per eccesso). In caso di rinunce dopo le elezioni, sui posti vacanti
subentrano i primi dei non eletti; in caso di numero insufficiente di eletti o di elezioni non valide, i posti vacanti
vengono assegnati per cooptazione dal Consiglio uscente se il nuovo Consiglio non è ancora insediato o dai
membri validi del Consiglio già insediato, a maggioranza di 2/3 degli aventi diritto nella prima votazione e con la
maggioranza della metà più uno dei presenti nelle votazioni successive. In caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente. Con l’eccezione stabilita al secondo paragrafo di questo Articolo, i membri del Consiglio uscente
restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei successori. In caso di parità ha
preminenza il membro con maggiore anzianità (nel caso di interruzioni dello stato di membro viene considerata
l’anzianità come membro del periodo continuativo corrente). In caso di ulteriore parità decide il Consiglio
Direttivo uscente.
Tali procedure elettorali debbono comunque informarsi ai principi di correttezza e trasparenza oltreché di
segretezza. Risulteranno nominati coloro ai quali verranno assegnati più voti.
In caso di parità di voti si procederà a successivi ballottaggi.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente (che viene obbligatoriamente scelto nella persona del candidato che
ha conseguito il maggior numero di voti) e, su proposta di questo, ratifica la nomina del Vice Presidente;
assegna le cariche di Segretario e Tesoriere (viene automaticamente nominato Consigliere il restante membro
del Consiglio Direttivo non nominato ad uno dei ruoli precedenti); esamina il bilancio preventivo e consuntivo,
delibera in merito all’avviamento delle procedure amministrative atte ad assicurare lo svolgimento delle attività
sociali e all’acquisizione dei beni e servizi necessari al raggiungimento degli scopi statutari, quantifica
annualmente le quote di iscrizione.
Il C.D. viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi in sessione ordinaria e in sessione
straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno con preavviso di almeno tre giorni mediante lettera, fax o email.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice sull’accettazione di nuovi membri, sulle istanze o proposte di
radiazione o la rinuncia di membri, le quote di iscrizione, la realizzazione di esposizioni, gli acquisti e le cessioni
ed il bilancio annuale; le sedute si svolgono per via telematica o per posta elettronica.
Per le sedute via posta elettronica, che possono protrarsi in un arco temporale maggiore di un giorno, non è
richiesto preavviso: per questa modalità i membri del Consiglio Direttivo saranno considerati presenti a partire
dalla data ed ora del loro primo intervento via email alla riunione. Il C. D. è validamente costituito con la
presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti. In
caso di rifiuto di convocazione da parte del Presidente è ammessa l’auto-convocazione su richiesta di almeno tre
membri.
ART. 19
Tutte le delibere, sia dell’Assemblea dei soci che del Consiglio Direttivo, sono disponibili presso la sede legale
per la consultazione dei documenti originali, previa richiesta scritta, da parte dei soci.
ART. 20
COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo eventuale. All’atto della costituzione non ne viene individuato uno,
ma con lo svilupparsi dell’attività dell’associazione il C. D. può stabilire a maggioranza assoluta dei presenti la
sua istituzione. In ogni caso la sua istituzione non comporterà una modifica dello Statuto e dell’atto costitutivo.
Esso, qualora istituito, sarà composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Tali membri possono essere
sia Soci del Club sia non soci. Il Collegio dei Revisori dei conti ha la facoltà di controllare la gestione finanziaria
dell’Associazione e dei fondi sociali e presenta all’Assemblea una relazione sui controlli effettuati. I Revisori dei
Conti restano in carica quanto il Consiglio Direttivo vigente pro-tempore e sono rieleggibili. Essi non debbono
avere parentela o affinità con i componenti del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui l’istituzione del Collegio dei
Revisori dei Conti non sia considerata necessaria ai fini dell’associazione, i relativi compiti potranno venire
assegnati al Presidente, al C. D. ed agli associati tutti, in un’ottica di ripartizione del lavoro tra tutti i membri
dell’associazione e di abbattimento dei costi della gestione contabile.
ART. 21
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è organo eventuale. All’atto della costituzione non ne viene individuato uno, ma con lo
svilupparsi dell’attività dell’associazione il C. D. può stabilire a maggioranza assoluta dei presenti la sua
istituzione, anche tenendo conto di eventuali iniziative propulsive dei singoli associati. In ogni caso la sua
istituzione non comporterà una modifica dello Statuto e dell’atto costitutivo.
Esso, qualora istituito, sarà composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra i soci del Club e anche tra
non soci. I Probiviri durano in carica quanto il Consiglio Direttivo vigente pro-tempore e sono rieleggibili. Essi
non debbono avere parentela o affinità con i componenti del consiglio direttivo. Compito dei Probiviri è
l’esame, in primo grado, delle infrazioni commesse dai Soci e la proposta al Presidente e al Consiglio Direttivo
dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, del richiamo verbale o, nei casi più gravi di violazione dei principi
ispiratori dell’Associazione, dell’espulsione.
TITOLO V
LA GESTIONE FINANZIARIA
ART. 22
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare; il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, predisposti
dal Presidente con la collaborazione del Tesoriere, vengono esaminati dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo
di ogni anno e successivamente presentati all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
ART. 23
Il Presidente può disporre direttamente acquisti di beni e servizi utili al conseguimento degli scopi sociali fino
all’importo massimo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo. Per impegni di spesa di valore unitario
superiore a detto importo dovrà sottoporre la spesa all’approvazione del Consiglio Direttivo, presentando
almeno tre preventivi, da comparare sia sotto il profilo dell’economicità dell’offerta che della validità del
prodotto.
ART. 24
Oltre a tutti i registri previsti dalle norme tributarie ed amministrative pro-tempore vigenti, l’Associazione è
obbligata alla tenuta delle seguenti scritture:
1) il giornale di cassa delle entrate e delle uscite, anche su supporto elettronico, da redigersi a cura del Tesoriere;
2) il libro verbali dell’Assemblea, da redigersi a cura del Segretario su supporto cartaceo e/o informatico;
3) il libro dei verbali e delle delibere del Consiglio Direttivo da redigersi a cura del Segretario su supporto
cartaceo e/o informatico.
4) l’inventario dei propri beni patrimoniali, che deve essere aggiornato annualmente dal Tesoriere.
I verbali dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dovranno essere pubblicati sull’eventuale sito web
dell’Associazione. A tale scopo il Segretario dovrà fornire al curatore del sito il materiale necessario entro 7
giorni da ogni riunione dei citati organi sociali. La tenuta materiale dei libri amministrativo-contabili relativi alla
gestione finanziaria dell’Associazione è affidata al Tesoriere, oppure ad esperti esterni, sotto il controllo del
Presidente, che firma detti libri controllandone l’esattezza dei dati.
Il Presidente conserverà altresì i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite. I documenti giustificativi
delle attività non aventi rilevanza fiscale dovranno essere conservati per due anni dopo l’approvazione
dell’Assemblea dei soci; quelli di eventuali attività aventi rilevanza fiscale invece dovranno essere conservati per
il tempo previsto dalle vigenti disposizioni.
ART. 25
Tutti i documenti contabili, siano libri siano documenti giustificativi delle spese durante il periodo in cui vige
l’obbligo di conservarli, sono disponibili presso la sede legale per la consultazione, previa richiesta scritta, da
parte dei soci.
ART. 26
La gestione finanziaria delle esposizioni feline che si svolgono sotto l’egida dell’Associazione può essere svolta
dal Tesoriere, in concerto con il Presidente, qualora la liquidità di cassa superi l’ammontare delle spese previste.
Nel caso in cui questo non accada, il Consiglio Direttivo apre una sottoscrizione presso i soci, deliberando
anche la data ultima per i versamenti (non oltre due mesi prima della data dell’esposizione), mirata a finanziare
l’esposizione, impegnando il Tesoriere a restituire le somme da essi versate nei limiti degli utili dell’esposizione.
La sottoscrizione e l’impegno devono essere ratificate da una Assemblea con questo unico tema. Se al termine
di scadenza le quote necessarie di finanziamento non sono state acquisite, il Consiglio Direttivo può decidere di
integrarle facendo ricorso a finanziamenti esterni. In tal caso, le scelte organizzative saranno deliberate di
concerto con i finanziatori, in proporzione alle rispettive quote di finanziamento, ed i ricavi dell’esposizione
saranno suddivisi fra l’Associazione ed i finanziatori in base ad apposito contratto, che deve essere approvato
dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, nel quale i finanziatori si impegnino a non utilizzare i profitti
altro che per la produzione di successive esposizioni feline o l’acquisizione di materiale inerente alle esposizioni
o per altre spese ad esse correlate. Nel caso l’esposizione felina sia condotta congiuntamente con altra
Associazione, verrà stipulato un apposito contratto che determini le proporzioni di suddivisione di ogni voce di
spesa o di incasso, approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Nel caso di passivi nella gestione delle esposizioni, a fine anno essi vengono addebitati a tutti i soci. I soci che
non intendano farsi carico della propria quota parte del debito vengono dichiarati decaduti; condizione
necessaria per la futura reiscrizione è di aver ripianato la propria quota di debito, inclusiva di interessi.
TITOLO VI
NORME GENERALI
ART. 27
Tutti gli incarichi nell’Associazione sono gratuiti. Compensi o rimborsi potranno essere corrisposti ai soci solo
in caso di effettuazione di attività proprie dell’Associazione e preventivamente autorizzate dal Presidente, in
base alle vigenti disposizioni normative.
ART. 28
Al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo oppure a soci che collaborino a titolo professionale con
l’Associazione può essere attribuito un compenso per le prestazioni effettuate.
ART. 29
Nessun socio contrae rapporto di lavoro dipendente con l’Associazione e non potrà mai avanzare diritti o
pretese in merito. Tutte le attività effettuate a favore dell’Associazione devono essere sempre preventivamente
autorizzate dal Presidente. Attività autonomamente effettuate dai soci non saranno né riconosciute né daranno
diritto a rimborsi o compensi.
ART. 30
È vietata la ripartizione degli utili di gestione; le eventuali eccedenze dovranno essere destinate all’acquisto di
beni e servizi utili al raggiungimento degli scopi sociali, mediante reiscrizione dell’avanzo nel bilancio
dell’esercizio successivo.
ART. 31
L’Associazione, previa deliberazione del plenum dell’assemblea degli iscritti convocata a tale scopo dal suo
Presidente, può sottoscrivere gemellaggi con altre Associazioni, limitatamente alla realizzazione di esposizioni
feline congiunte.
ART. 32
L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.
ART. 33
Il termine della durata dell’Associazione può essere fissato mediante apposita delibera dell’Assemblea dei soci.
In caso di scioglimento definitivo tutti i fondi ed i beni di proprietà presenti nell’inventario dovranno essere
devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’articolo 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 34
Lo scioglimento dell’Associazione e le modifiche statutarie devono essere deliberate da almeno i 3/4 dei
votanti. A seguito della delibera od ove si verificasse un’altra causa di scioglimento, il Presidente, in quanto
responsabile verso i terzi, assumerà automaticamente la funzione di liquidatore fino all’estinzione dei rapporti
attivi e passivi facenti capo all’associazione.
ART. 35
È possibile per il Consiglio Direttivo deliberare la costituzione di organismi collegiali interni senza ricorrere a
modifiche statutarie, nonché predisporre un regolamento interno e/o un codice etico con carattere di
obbligatorietà per tutti i soci per meglio disciplinare la vita dell’Associazione.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall’eventuale regolamento interno, una volta predisposto,
si rinvia alle norme del Codice Civile.
ART. 36
I soci si impegnano scrupolosamente al rispetto del presente Atto Costitutivo e Statuto, del regolamento interno
e del codice etico (ove vengano predisposti): in caso contrario potranno essere espulsi per indegnità o
denunciati alle autorità competenti in caso di responsabilità di carattere penale, fiscale od amministrativa.
ART. 37
SOCI ALLA DATA DI QUESTA REVISIONE DELLO STATUTO:
Soci fondatori:
Angelo Massimo Picardello
Kurt Vlach
Genevieve Basquine
Alessio Pasquini
Damien Bourreau
Tomoko Vlach
Pascal Remy
Jean Marc Lagarde
Soci ordinari 2019:
Alessia Bragagnolo
Alessandro Bruno
Sumiyo Ueda
Chiara Lombardi
Olga Dentico
Alessio Pasquini
Erica Schiavone
Silvia Pampallona
Francisco Mulet Torrico
Blake Gipson
Johan Reuser
Marlijin Roos
Catherine Bourreau
Soci onorari:
Angelo Massimo Picardello
Pascal Remy
Damien Bourreau
Jean Marc Lagarde
Genevieve Basquine
Kurt Vlach
Tomoko Vlach
Aline Noel Garel
Steven Meserve
Irene Van Belzen
Lisette de Landtsheer
Jane Allen
Pascale Portelas
Steven Corneille
Luiz Paulo Faccioli
Elena Maeva